1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:
«f) allo straniero residente legalmente e continuativamente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni e titolare della carta di soggiorno prevista dall'articolo 9, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, a condizione che:
1) non sussista una o più delle cause ostative all'acquisto della cittadinanza per matrimonio, previste dall'articolo 6;
2) il richiedente non abbia riportato condanne penali per reati che prevedono l'arresto in flagranza di reato ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;
3) non ostino motivi inerenti la sicurezza dello Stato;
4) il richiedente sia in possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento,
5) il richiedente dimostri, mediante appositi test, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministero dell'interno, di avere conoscenza sufficiente della lingua italiana;
6) il richiedente presti giuramento di fedeltà alla Costruzione della Repubblica italiana e di non svolgere attività contrarie ai princìpi costituzionali;
7) il richiedente dimostri di aver frequentato appositi corsi di educazione civica, volti all'integrazione sociale e culturale degli stranieri».