Art. 3.
(Acquisto della cittadinanza per lo straniero legalmente e continuativamente residente in Italia).

      1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

      «f) allo straniero residente legalmente e continuativamente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni e titolare della carta di soggiorno prevista dall'articolo 9, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, a condizione che:

          1) non sussista una o più delle cause ostative all'acquisto della cittadinanza per matrimonio, previste dall'articolo 6;

          2) il richiedente non abbia riportato condanne penali per reati che prevedono l'arresto in flagranza di reato ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;

          3) non ostino motivi inerenti la sicurezza dello Stato;

          4) il richiedente sia in possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento,

 

Pag. 7

in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;

          5) il richiedente dimostri, mediante appositi test, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministero dell'interno, di avere conoscenza sufficiente della lingua italiana;

          6) il richiedente presti giuramento di fedeltà alla Costruzione della Repubblica italiana e di non svolgere attività contrarie ai princìpi costituzionali;

          7) il richiedente dimostri di aver frequentato appositi corsi di educazione civica, volti all'integrazione sociale e culturale degli stranieri».